In data 18/08/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°190 il D.L. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni in L. 114 del 11/08/2014. All'articolo 23 ter, "ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici", co. 2, si dispone che quanto indicato al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente DL 90/2014, non si applica alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."
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